Prot.n.121/17-na

Roma, 28 agosto 2017

Oggetto: Vaccinazioni di legge

All’attenzione dei Gestori/Legali Rappresentanti e dei Coordinatori.

In seguito alla emanazione della CM 1622 del 16 agosto 2017 avente per oggetto: Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l’applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l 7, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, illustriamo qui di seguito alcuni punti importanti e alleghiamo guida operativa, sintesi e tempistica. Punti salienti: · ESTENSIONE A 10 VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E 4 FACOLTATIVE: il calendario vaccinale è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al link: www.salute.gov.it/vaccini · LE SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA hanno l’obbligo di richiedere la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni di legge. In alternativa la documentazione comprovante l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino, copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL di competenza, l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale. Precisiamo peraltro che la mancata presentazione della documentazione vaccinale non determinerà la decadenza dalla iscrizione alla scuola se non a partire dall’anno scolastico 2019-2020. · AUTOCERTIFICAZIONE: il genitore può anche autocertificare l’avvenuta vaccinazione e presentare successivamente copia della certificazione ufficiale. La semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione entro la fine dell’anno scolastico. · GRATUITA’: tutte le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite, anche quando è necessario ‘recuperare’ somministrazioni che non sono state effettuate in tempo.

LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI (solo a partire dall’anno scolastico 2018-2019) i minori non vaccinabili per ragioni di salute sono inseriti in sezioni nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. Le scuole comunicano alla ASL di competenza, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati. DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-18: PER LE FAMIGLIE: • per la fase di prima applicazione del decreto si prevede che entro il 10 settembre 2017 i genitori presentino la relativa documentazione o l’autocertificazione per l’avvenuta vaccinazione o la relativa documentazione per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia o la copia della prenotazione dell’appuntamento per le vaccinazioni presso l’ASL di competenza. • Entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione. PER I DOCENTI, GLI EDUCATORI, IL PERSONALE AUSILIARIO E LE CUOCHE: • Entro 16 novembre 2017 presentano alla scuola di appartenenza una dichiarazione sostitutiva comprovante la propria situazione vaccinale (tramite l’Allegato 2), sottoscritto in presenza o trasmesso con copia documento identità. Si fa presente infine che ogni Regione potrà emanare ulteriori indicazioni, in particolare per semplificare la procedura di comunicazione Scuola-ASL. Pertanto si sollecitano i Presidenti Regionali e Provinciali a prendere contatto con le rispettive ASL e a dare opportuna comunicazione e trasmissione della guida alle scuole federate.

FISM – Federazione Italiana Scuole Materne